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Storia di un anarchico che vuole dare un “colpo di spugna” al 41 bis

Di Federica Maganuco


L’arresto della primula rossa di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, ha riaperto molti dibattiti, rimasti sotto il “tappeto” per diversi anni. Tra questi, fra gli altri, anche la normativa e tutto quello che sta dietro il famoso regime del “41-bis”, anche alla luce della vicenda Cospito e del suo sciopero della fame.

In verità, Alfredo Cospito, anarchico e unica persona detenuta al 41-bis per motivi politici, ha iniziato un lungo sciopero della fame – che dura ancora oggi, lo scorso 19 ottobre.

Una protesta contro il regime in questione e l’ergastolo ostativo, accompagnata da un ricorso presentato dal proprio legale di fiducia innanzi alla Corte di Cassazione.

Al centro del dibattito politico e pubblico torna il tema del regime del carcere duro, la proporzionalità della pena e la possibilità che la condanna inflitta a Cospito si trasformi in ergastolo ostativo, con tutte le conseguenze del caso.

Tuttavia discutere di un tema tanto delicato quanto importante come quello del 41-bis, legandolo ad un caso, ad una singola storia è pur sempre pericoloso.

Innanzitutto occorre chiarire che il regime del carcere duro previsto dell’art. 41 bis, ord. pen., è cosa ben diversa dal c.d. ergastolo ostativo: il primo rappresenta un regime detentivo particolarmente rigido ma non permanente, in quanto ogni due anni l’organo giudicante competente valuta se sussistono o meno ancora le ragioni che ne giustificano l’applicazione; l’ergastolo ostativo, invece, è una pena detentiva a vita che toglie al detenuto, che ne è destinatario, la possibilità di accedere ai benefici penitenziari (si pensi ad esempio ai permessi premio, alla semilibertà….).

I condannati all’ergastolo ostativo possono, altresì, essere sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord.pen.it.

Posto tale chiarimento, per tornare alla vicenda Cospito, non è ultroneo rammentare gli episodi che lo riguardano

In particolare, l’anarchico finisce in carcere a seguito dell’aggressione nel 2012 a Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo nucleare. Ma nel corso della predetta detenzione, Cospito viene dichiarato responsabile del reato di strage comune, per aver piazzato, tra il 02 e il 03 giugno 2006, due bombe artigianali presso la scuola per carabinieri di Fossano; strage quest’ultima che per fortuna non ha provocato né feriti né morti.

Per questa nuova accusa Cospito è stato condannato ad ulteriori 20 anni di carcere, venendo così inserito nel circuito penitenziario ad alta sicurezza previsto per reati associativi, con una sorveglianza molto stretta, ma al contempo garantista di taluni diritti, tra cui quello di scrivere pubblicazioni.

Tuttavia, nel 2022, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di Cassazione si è deciso di dover giudicare Cospito per il reato di strage politica, aggravandosi così ancor di più la sua posizione.

Invero il reato da ultimo richiamato, previsto dall’art. 285 c.p., chiama in causa la sicurezza dello Stato e prevede come pena quella dell’ergastolo.

Ed è qui che viene in gioco l’istituto dell’ergastolo ostativo.

Invero, nonostante lo stesso Cospito si definisca un anarchico individualista, facente parte della Federazione anarchica informale- Fronte rivoluzionario internazionale, i giudici hanno equiparato detto gruppo ad una struttura verticale e gerarchica assimilabile a quella della criminalità organizzata di stampo mafioso, nella quale lo stesso Cospito sarebbe il capo.

Detta equiparazione, che sembrerebbe essere in contrasto con la definizione stessa di organizzazione anarchica, è stata la chiave di volta che ha giustificato l’applicazione del regime del 41-bis ad Alfredo Cospito.

Sotto tale aspetto, l’ulteriore questione che è emersa dalle discussioni trattate su più fronti, in queste ultime settimane, ha si pone come quesito quello di comprende come lo Stato possa assicurare l’equilibrio tra il dovere statale di garantire misure per proteggere la collettività da soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali pericolose, da una parte, e il dovere costituzionale di garantire la dignità ed i diritti fondamentali della persona, ivi compreso il detenuto, dall’altra.

Dare una risposta netta e tranciante a questa riflessione è tutt’altro che semplice, laddove si tiene in considerazione anche che detta riflessione necessita uno studio e un’analisi approfondita da parte di chi ne ha competenza poiché le questioni ivi sottese non riguardano solo il singolo Cospito, bensì tutta la normativa che viene inevitabilmente chiamata in gioco.

Da ultimo, il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, al termine di una visita presso il carcere di Perugia, ha confermato che le condizioni di salute del detenuto sono sottoposte a costante monitoraggio e che quindi si sta facendo di tutto per assicurare allo stesso le migliori condizioni di salute.

Le dichiarazioni del sottosegretario arrivano a distanza di poche ore dalla notizia della messa a punto di un piano “Omega” per l’anarchico, che prevede una scorta in allerta 24 ore su 24 e due auto della penitenziaria che andranno da Opera verso il San Paolo. L’ospedale ha stanze per chi è al carcere duro: erogherebbe dunque le adeguate cure salvavita, compresa l’alimentazione forzata. Che però avrebbe bisogno dell’ok dei medici e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Si attiverebbe dunque la procedura per il Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso).

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